La Nostra Associazione

Chi siamo

L’associazione GATA ha sede legale a Ferrara; si è costituita in data 7/11/1994 grazie all’impegno di un gruppo di cittadini che avevano come obbiettivo comune la tutela e la salute dei gatti che vivono liberi sul territorio. Essa è regolarmente iscritta al Registro Regionale del volontariato al numero 5758 del 19-10-1995.

Dove Operiamo

Gli operatori volontari GATA sono presenti in tutto il territorio del comune di Ferrara sul quale sono state individuate le “colonie feline” in base ai luoghi dove i gatti spontaneamente si ritrovano a vivere e che poi sono raggruppate seguendo la divisione delle ex circoscrizioni cittadine:

  • Centro Cittadino
  • Giardino Arianuova Doro
  • Via Bologna
  • Zona Nord
  • Zona Est
  • Zona Sud
  • Zona Nord Est
  • Zona Nord Ovest

Come Operiamo

L’associazione opera in linea con le disposizioni della legge nazionale 281/91 e della legge regionale 27/2000.

I soci volontari ricevono un tesserino di riconoscimento che dà luogo anche a varie agevolazioni.

Il progetto dell’associazione comprende:

  • individuare e censire le colonie feline presenti sul territorio;
  • costituire piccole oasi feline nei territori occupati dai gatti con casette-rifugio, casette punto-cibo, cartello comunale che indica la presenza di una colonia felina tutelata dalle vigenti leggi (nazionale e regionale);
  • gestire le colonie feline, assicurando ai gatti cibo, cure veterinarie e farmaceutiche, sterilizzazioni;
  • provvedere alla pulizia dei punti cibo e delle casette rifugio posizionate e assicurate al terreno mediante catena e barra di ferro e protette, ove necessario, da reti e cespugli.

Fino all’anno 2000 l’associazione ha agito in convenzione col Comune. Ora è l’ASL veterinaria che provvede con un proprio veterinario alle sterilizzazioni dei gatti di strada, presso l’ambulatorio del rinnovato Gattile Comunale e il comune mantiene aggiornato il censimento delle colonie feline tramite l’associazione che gestisce il gattile.

La protezione dei gatti che vivono in stato di libertà comporta una attività assidua di cura delle colonie feline e protezione delle condizioni di igiene delle colonie medesime e dell’abitato. In assenza di tale attività prestata dai volontari toccherebbe ai Comuni assumere iniziative, organizzativamente complesse ed economicamente onerose, per garantire comunque tale protezione, infatti la L. R. del 7 aprile 2000, art. 29 (Protezione dei gatti), al punto 6 recita: […] i comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline […]

….ma….il comune non interviene attualmente per la gestione delle colonie feline, garantendo cibo, farmaci, cure veterinarie e manutenzione degli arredi e dei luoghi (piccole oasi) in cui vivono i gatti.

Questa parte è lasciata totalmente alla generosità e buona volontà dei privati cittadini (e del GATA).

Persistono fenomeni di abbandono che rendono indispensabile non interrompere le azioni mirate a contenere e controllare il randagismo felino, pertanto si rende necessario continuare con campagne di sterilizzazione per contenere la popolazione felina; l’azione deve essere costante e seguire i ritmi biologici degli animali, per non vanificare il lavoro già compiuto.

Ogni socio volontario interviene personalmente nella propria colonia:

  • catturando i felini da sterilizzare e da curare con l’ausilio di gabbie auto-catturanti di cui si è dotata l’associazione;
  • provvedendo al loro trasporto presso i veterinari che effettueranno l’intervento e che tratterranno i gatti per il tempo necessario al loro reinserimento nella colonia di provenienza.

Si evidenzia che le sterilizzazioni non devono sfasare l’equilibrio naturale della convivenza degli animali e vanno effettuate sia su maschi che su femmine, perché le femmine non ancora sterilizzate, se in numero inferiore rispetto alla popolazione maschile totalmente integra, durante il periodo degli accoppiamenti subirebbero pesanti molestie da cui potrebbero derivare gravi sofferenze e, in alcuni casi, anche la morte.

Vediamo cosa dice la legge regionale 27/2000

Art. 2, Competenze dei Comuni, comma 1, lettera e
assicurare, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.
Art. 4, Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali, comma 1, lettera m
concordano, insieme ai comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.
Art. 29, Protezione dei gatti
  1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S’intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
  2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d’intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.
  3. Le associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 possono richiedere al Comune, d’intesa con l’Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.
  4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell’art. 1.
  5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell’Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all’art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
  6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.
  7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 22.